Data creazione: 21/08/2023 Data ultima modifica: 21/11/2023

Sottoprodotti di origine animale

La S.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche  si occupa di garantire  il controllo dell'applicazione delle norme relative ai Sottoprodotti di Origine Animale e Prodotti derivati (Reg. CEE n. 1069/2009 e Reg. UE 142/2011) ed al rilascio delle Autorizzazioni inerenti le attività del Settore ( Riconoscimenti, Registrazioni, Nulla Osta).

Le principali imprese interessate riguardano la produzione, il trasporto, la lavorazione, la manipolazione, la distribuzione, il commercio e lo smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale (S.O.A.) e dei Prodotti Derivati (P.D.) che, costituendo un potenziale rischio per la salute pubblica, animale ed ambientale, necessitano di entrare in un circuito di monitoraggio registrato o riconosciuto.

Le attività produttive che sono già riconosciute o registrate, ai sensi dei Reg. CE 852/2004 E 853/2004, non necessitano di un ulteriore riconoscimento.

Il Regolamento CE 1069/2009 prevede che ogni operatore notifichi all'Autorità Sanitaria competente qualsiasi stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale e Prodotti Derivati di cui all'art. 23, salvo quelle che devono essere riconosciute.

Ai fini della registrazione l'operatore presenta, in modalità telematica, una notifica all’autorità territorialmente competente, utilizzando il modulo di notifica All. R. per l’inizio o la variazione di attività. (Si suggerisce di contattare preventivamente il personale del Servizio Veterinario che potrà fornire la necessaria assistenza.)

Attività che necessitano di REGISTRAZIONE (Art. 23 Reg.CE 1069/09)

  • Trasporto (stallatico, pollina, siero di latte, carcasse animali ...)
  • Impianto Oleochimico
  • Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art.36), ex impianti tecnici, quali:
    • Concerie
    • Attività di tassidermia
    • Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini
    • Lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine
    • Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (Es. Uso di sangue per taratura degli strumenti)
    • Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca a fini diagnostici o istruttivi (art.17)
    • Uso di sottoprodotti per l'alimentazione in deroga degli animali (impieghi speciali art 18)
    • Centri di raccolta (All. I punto 53 Reg. CE n.142/2011)
    • Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici e medicinali (art. 33 - ex impianti tecnici)
    • Immissione in commercio (intermediari)
    • Commercio o utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati
    • Cimiteri per animali da compagnia

Nota: non necessitano di registazione gli allevatori che trasportano lo stallatico aziendale all'interno dell'azienda stessa e/o terreni ad essa pertinenti.

COMUNICAZIONE VEICOLI E CONTENITORI PER TRASPORTO S.O.A.

Ogni impresa, riconosciuta o registrata, che effettua trasporto di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, è tenuta a comunicare con il modulo All. T, direttamente all'ASL territorialmente competente sullo stabilimento, ogni veicolo e contenitore riutilizzabile usato per il trasporto di tali prodotti contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento. A seguito di parere favorevole sarà rilasciato un codice autorizzativo, da applicare sul mezzo/contenitore, che dovrà essere stampato su una targa inamovibile, riportante l’indicazione della Regione e dell’ASL di competenza.

Il Regolamento CE/1069/2009 prevede per ogni operatore l'obbligo di riconoscimento per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nell'art. 24 del regolamento medesimo.

Pertanto gli operatori devono ottenere, per ciascun stabilimento e prima della attivazione produttiva, un riconoscimento formale da parte della Regione Piemonte che assegnerà un codice/numero specifico, previa valutazione dell’apposita domanda di Riconoscimento da presentare presso il Servizio Veterinario territorialmente competente (Si suggerisce di contattare preventivamente il personale del Servizio Veterinario che potrà fornire la necessaria assistenza).

Attività/impianti che necessitano di RICONOSCIMENTO (Art.24 Reg. 1069/09)

  • Trasformazione, secondo i metodi da 1 a 7 o con metodi alternativi
  • Incenerimento e coincenerimento, diversi da quelli autorizzati in conformita alla Direttiva 2000/76/CE
  • Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
  • Fabbricazione di alimneti per animali da compagnia
  • Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti ( ex impianti tecnici)
  • Compostaggio
  • Biogas
  • Manipolazione di S.O.A. ( ex impianti di transito) mediante operazione di cernita, taglio, refrigerazione, congelamento, salagione
  • Magazzinaggio dei S.O.A. (ex impianti di transito)
  • Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
    • smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento
    • usati come combustibile
    • usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)
    • usati come fertilizzanti organici o ammendati (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)

Si ricorda che tutte le variazioni (Legale rappresentante, anagrafica, tipologia di attività, strutturali...) e le cessazioni di attività e mezzi di trasporto devono essere comunicate all'Ufficio Veterinario competente tramite la compilazione dell'apposita modulistica.

L’utilizzo di tali “prodotti”, declassati a Sottoprodotti di Categoria 3, e destinati all’alimentazione animale può essere autorizzata, previa presentazione dell’apposita comunicazione all’ASL di competenza, sia da parte del conferente sia da parte del conferitore. A seguito di parere favorevole sarà rilasciato il Nulla Osta dall’autorità competente.

Lo smaltimento delle spoglie di animali da compagnia è consentito ai privati detentori tramite sotterramento in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia autonoma. Per maggiori informazioni clicca qui.